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LIBERALIZZAZIONI.
CRISI DI UN MODELLO IN UN PAESE IN CRISI

11° Rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana
 

PROCEDURE DI ABILITAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI IN ITALIA VS LIBERTÀ DI COSTRUIRE

Sergio Mattia*, Alessandra Oppio*, Alessandra Pandolfi*, Giovanna Acampa**

* Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU), Politecnico di Milano,
** Facoltà di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna “Kore”

1. Disciplina dell’attività edilizia in Italia

La Costituzione repubblicana si caratterizza per l’affermazione di un modello di proprietà “a funzione sociale”, nell’ambito del quale si attribuisce un ruolo determinante ai pubblici poteri nella gestione del territorio. I relativi processi decisionali assumono pertanto la forma del provvedimento amministrativo, incentrato sul postulato tipico della imperatività, da intendersi come la capacità di modificare unilateralmente le posizioni giuridiche dei soggetti destinatari, alternativo rispetto alla consensualità che caratterizza i rapporti giuridici fra i soggetti privati.
La disciplina dell’attività edilizia è normata dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (TU edilizia)3, entrato in vigore nel 2003 e successivamente modificato da diversi provvedimenti legislativi. Rispetto al testo originario, che prevedeva, oltre all’attività edilizia libera, solo il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (D.I.A.), le ricorrenti modifiche hanno introdotto nuovi titoli abilitativi quali la superD.I.A. e la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
In particolare, rileva che i principali provvedimenti legislativi e le modifiche che essi hanno apportato al D.P.R.380/2001 hanno comportato: la sostituzione della D.I.A. con la S.C.I.A.; l’introduzione di una disposizione di carattere “interpretativo” con la quale si è confermato che la S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per gli interventi non soggetti a permesso di costruire e non rientranti nell’attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire mentre trova, al contrario, ancora applicazione la D.I.A., chiamata superD.I.A., ove la stessa, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva al permesso di costruire. Al riguardo, rilevano le seguenti fattispecie: a) interventi di ristrutturazione; b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; c) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche; una disposizione14 con la quale è stato ridotto il termine riconosciuto alla amministrazione Comunale per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia oggetto di S.C.I.A. da 60 a 30 giorni e con la quale sono state riportate sotto il medesimo istituto tutte le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. edilizia e dalle leggi regionali; una disposizione con la quale è stato introdotto il “silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, con l’obiettivo di tutelare maggiormente gli interessi dei soggetti privati da eventuali contenziosi ammnistrativi, una disposizione con la quale è stata introdotta una sorta di “sanatoria edilizia” ex lege per le difformità contenute entro il limite del 2% delle misure progettuali.

[...]

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