LIBERALIZZAZIONI.
CRISI DI UN MODELLO IN UN PAESE IN CRISI
11° Rapporto sul processo di liberalizzazione della società italiana
PROCEDURE DI ABILITAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
IN ITALIA VS LIBERTÀ DI COSTRUIRE
Sergio Mattia*, Alessandra Oppio*,
Alessandra Pandolfi*, Giovanna Acampa**
* Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU),
Politecnico di Milano,
** Facoltà di Ingegneria e Architettura,
Università degli Studi di Enna “Kore” 1.
Disciplina dell’attività edilizia in Italia
La Costituzione repubblicana si caratterizza per
l’affermazione di un modello di proprietà “a
funzione sociale”, nell’ambito del quale si
attribuisce un ruolo determinante ai pubblici poteri
nella gestione del territorio. I relativi processi
decisionali assumono pertanto la forma del
provvedimento amministrativo, incentrato sul
postulato tipico della imperatività, da intendersi
come la capacità di modificare unilateralmente le
posizioni giuridiche dei soggetti destinatari,
alternativo rispetto alla consensualità che
caratterizza i rapporti giuridici fra i soggetti
privati.
La disciplina dell’attività edilizia è normata dal
Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 (TU edilizia)3, entrato in vigore
nel 2003 e successivamente modificato da diversi
provvedimenti legislativi. Rispetto al testo
originario, che prevedeva, oltre all’attività
edilizia libera, solo il permesso di costruire e la
denuncia di inizio attività (D.I.A.), le ricorrenti
modifiche hanno introdotto nuovi titoli abilitativi
quali la superD.I.A. e la Segnalazione certificata
di inizio attività (S.C.I.A.).
In particolare, rileva che i principali
provvedimenti legislativi e le modifiche che essi
hanno apportato al D.P.R.380/2001 hanno comportato:
la sostituzione della D.I.A. con la S.C.I.A.;
l’introduzione di una disposizione di carattere
“interpretativo” con la quale si è confermato che la
S.C.I.A. sostituisce la D.I.A. per gli interventi
non soggetti a permesso di costruire e non
rientranti nell’attività edilizia libera, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente, le varianti
a permessi di costruire che non incidono sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d’uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire mentre trova, al contrario,
ancora applicazione la D.I.A., chiamata superD.I.A.,
ove la stessa, in base alla normativa statale o
regionale, sia alternativa o sostitutiva al permesso
di costruire. Al riguardo, rilevano le seguenti
fattispecie: a) interventi di ristrutturazione; b)
interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di
piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani
o di ricognizione di quelli vigenti; c) interventi
di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche; una
disposizione14 con la quale è stato ridotto il
termine riconosciuto alla amministrazione Comunale
per vietare la prosecuzione dell’attività edilizia
oggetto di S.C.I.A. da 60 a 30 giorni e con la quale
sono state riportate sotto il medesimo istituto
tutte le disposizioni relative alla vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U.
edilizia e dalle leggi regionali; una disposizione
con la quale è stato introdotto il “silenzio
assenso” per il rilascio del permesso di costruire,
con l’obiettivo di tutelare maggiormente gli
interessi dei soggetti privati da eventuali
contenziosi ammnistrativi, una disposizione con la
quale è stata introdotta una sorta di “sanatoria
edilizia” ex lege per le difformità contenute entro
il limite del 2% delle misure progettuali. [...] |
|