8^ RAPPORTO
SUL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA
Comunicazioni e digital divide
di Franco Morganti* * Ingegnere. Docente di Economia delle
Telecomunicazioni al Politecnico di Milano e
all’Università di Bergamo, Consulente dell’AGCOM e
della Commissione europea. 1. Il concetto di “servizio universale“
Circa trent’anni fa la Commissione europea lanciava
studi sull’impatto di una rapida diffusione della
larga banda (broadband) sull’ economia europea. Gli
studi giunsero alla conclusione che la disponibilità
di una rete europea a larga banda avrebbe portato in
poco tempo a un sensibile incremento del Pil,
rispetto all’ipotesi neutrale. Qualche differenza
fra gli Stati membri emergeva, soprattutto dovuta ad
aspetti di causalità: in altre parole in alcuni
paesi, come la Germania, era dubbio che gli
investimenti in queste tecnologie fossero portatori
di sviluppo o, al contrario, che lo sviluppo
portasse a investimenti in tecnologie. Ma nel
complesso l’impatto era considerato molto positivo.
Si era persino inventato un nome per una possibile
rete integrata europea a larga banda: IBCN.
Naturalmente quella che allora veniva considerata
“larga banda” oggi non lo sarebbe più. Si riteneva
infatti che “larga banda” fosse tutto ciò che nelle
comunicazioni elettroniche non si può considerare
“banda stretta”, che era la velocità delle reti
telefoniche di allora per lo scambio di messaggi in
voce: un massimo di 128 kbit/sec. Già in quegli
studi, però, tenuto conto dell’impatto della
trasmissione di dati, si arrivò rapidamente alla
conclusione che la larga banda dovesse essere
considerata tale a partire da 2 Mbit/sec, cioè circa
15 volte tanto, una velocità con la quale non
soltanto si può ricevere degnamente un testo, ma
anche un’immagine. Tuttavia l’offerta attuale di
banda larga, nella sua versione minima, parte ancora
da 640 kbit/sec.
Nel frattempo, sia a livello di alcuni Stati membri,
sia a livello comunitario, erano state definite
regole di “servizio universale” e cioè che “tutti
gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione
geografica, devono poter fruire di determinati
servizi di comunicazioni elettroniche ad un livello
qualitativo prestabilito.” |
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