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Amministrazione e gestione del territorio

Adolfo Mario Balestreri
Docente di Diritto Urbanistico - Politecnico di Milano

Sergio Mattia
Ordinario di Estimo - Politecnico di Milano

1. Premessa

1.1 Origini della legislazione urbanistica

L’origine storica della legislazione urbanistica in senso stretto sorge, in ritardo rispetto agli altri Paesi europei ma in anticipo rispetto all’avvio del processo di industrializzazione post bellico, nel pieno della seconda guerra mondiale con la legge urbanistica fondamentale 17 agosto 1942, n. 1150. Trattasi di una legge che, nonostante storicamente databile nel contesto dell’era fascista, appare tuttavia poco caratterizzata dall’ideologia del "regime" e semmai contrassegnata dalle posizioni culturali del "salotto Bottai", influenzate dalle più importanti esperienze europee di "governo forte" del territorio da parte dei pubblici poteri (particolare importanza aveva assunto in proposito l’esperienza olandese del piano regolatore di Amsterdam, di cui era stato ideatore Cornelius Van Esteren). Per la prima volta alle tradizionali operazioni di allineamento e di localizzazione di opere pubbliche (che vedevano la mano pubblica come attore diretto nelle procedure connesse alle espropriazioni per p.u. (1) e alla successiva realizzazione dell’opera) si affiancava l’innovativo intervento di zonizzazione. E cioè l’introduzione di una tipologia di prescrizioni, da parte degli strumenti urbanistici, che di fatto trasferivano in larga parte dalla sfera della proprietà privata alla sfera dei pubblici poteri l’an, il quomodo, il quantum e, per certi versi, addirittura il quando dell’esercizio della facoltà di edificare, storicamente riconducibile alla nozione giuridica del diritto di proprietà. Con la legge urbanistica del 1942 si verifica, dunque, una consistente ablazione dei poteri dei privati proprietari, nonostante il mantenimento del regime di proprietà privata per la generalità dei beni immobili, non soggetti a procedure di carattere espropriativo dei suoli. E’appena il caso di segnalare, da una parte, che la legge urbanistica del 1942 si ricollegava alla struttura costituzionale e amministrativa di uno Stato fortemente unitario, ove l’attività giuridica degli enti locali era oggetto di penetranti poteri di controllo da parte dell’amministrazione stratale nelle sue varie articolazioni centrale e periferica; dall’altra parte, che la disciplina urbanistica della proprietà privata andava a creare un sistema normativo parallelo rispetto ai corpi normativi in tema di lavori pubblici, di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai sistemi c.d. di tutela parallela per categorie di beni che - per usare le parole di una nota sentenza della Corte Costituzionale - costituivano beni "ontologicamente diversi" rispetto a quelli ordinari (beni culturali e ambientali, caratterizzati da una particolare disciplina (2), ispirata al godimento estetico dei beni in questione sull’onda del dominante pensiero crociano).

1.2 Dettato costituzionale e forme attuative (con particolare riferimento all’evoluzione della facoltà di edificare)

La Costituzione repubblicana del 1948 si interfaccia con la gestione del territorio sotto numerosi e svariati profili. Anzitutto, per quel che concerne il nuovo regime della proprietà privata, di cui all’art. 42 Cost., che ne costituzionalizza sia la funzione sociale, sia il dualismo di appartenenza pubblico-privata, sia la espropriabilità per motivi di "interesse generale" salvo indennizzo. Il tutto, sulla base di un compromesso istituzionale fra le tre correnti di pensiero politico (liberale, cattolico-democratico e socialista) rappresentate in seno all’Assemblea Costituente, analogo al compromesso alla base del testo del precedente art. 41 in tema di iniziativa economica privata. Non é certamente questa la sede per una completa esegesi della predetta norma costituzionale, ma val la pena comunque di segnalare che con l’art. 42 Cost. (a maggior ragione se letto in maniera combinata con l’art. 41) s’afferma definitivamente il nuovo modello di proprietà c.d. "a funzione sociale", rispetto al precedente modello c.d. "a funzione individuale". Si rafforza così un sempre maggior intervento dei pubblici poteri nella gestione del territorio che, conformemente al nostro modello di "regime ad atto amministrativo (3)", ha comportato l’estrinsecazione dei relativi processi decisionali con la forma del provvedimento amministrativo. E cioè con uno strumento caratterizzato dal postulato tipico della imperatività (vale a dire la capacità di modificare unilateralmente le posizioni giuridiche dei soggetti destinatari), alternativo rispetto alla consensualità che caratterizza i rapporti giuridici fra i soggetti privati. E ciò, con l’ulteriore importante affermazione, all’art. 9, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, collocati tra i principi fondamentali. La Costituzione repubblicana si caratterizza inoltre per un forte riconoscimento delle autonomie locali che, nella materia in esame, conduce ad inserire l’urbanistica fra le materie affidate alla competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Su tali premesse normative, con i primi due trasferimenti dallo Stato alle Regioni (4) si attua un profondo e radicale spostamento delle competenze nella materia della gestione del territorio, soprattutto con riferimento alla pianificazione fisica. S’é così verificata una situazione paradossale, che ha visto il legislatore statale, da un lato, abdicare al potere-dovere di predisporre una "legge cornice" rispettosa del ruolo e della funzione assegnata a tale istituto dalla Costituzione e, dall’altro lato, intervenire in modo episodico e, talvolta, troppo puntuale, con singoli interventi normativi che - a partire dall’attuazione dell’ordinamento regionale degli anni Settanta - raramente hanno avuto ad oggetto la materia urbanistica in senso stretto, ma più sovente hanno riguardato la disciplina dell’attività edilizia (intesa come doppio controllo, preventivo e successivo, sulla esecuzione materiale degli interventi), la espropriazione per p.u., la tutela speciale dei beni ambientali, con forti ripercussioni ed interferenze - peraltro- anche sulla pianificazione urbanistica vera e propria. Il risultato di queste sovrapposizioni é la costituzione di un vero e proprio patchwork normativo, che vede norme appartenenti a diversi corpi legislativi e, soprattutto, appartenenti alle diverse fonti normative statali e regionali. Emblematico, a questo proposito, é quel che s’é verificato in tema di denuncia di inizio attività (D.I.A.) ove, accanto al regime di fonte statale delineato dall’art. 4, comma 7 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 - (modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), cui é destinato a subentrare l’art. 22 del nuovo T.U. in materia edilizia - sono intervenute le legislazioni di alcune regioni (in particolare, la legge regionale della Lombardia 19 novembre 1999, n 22, il cui art. 4 aveva previsto una generale estensione dell’istituto della D.I.A. a tutti gli interventi edilizi conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale) per ampliare la portata applicativa dell’istituto, per poi vedersi, di fatto, svuotato tale intervento normativo alla luce della presa di posizione assunta dalla Cassazione penale (5), la quale ne ha ristretto l’ambito di applicazione ai soli interventi di minor rilievo già previsti dalla normativa di fonte statale (6). Certo é che il nuovo T.U. in materia edilizia, all’art. 22, ha previsto un’applicazione non altrettanto coraggiosa quanto quella prevista dalle predette legislazioni nazionali, ma quanto meno di maggior respiro rispetto alla precedente legislazione di fonte statale (7). L’applicazione della D.I.A., ai fini del presente rapporto, rileva altresì quale elemento sintomatico della c.d. Baufreiheit, nozione generale elaborata dalla dottrina tedesca, in applicazione del relativo sistema costituzionale, tendente ad affermare una generale libertà di costruire entro i limiti dettati nell’interesse generale, e pertanto a distinguere nettamente gli abusi edilizi sostanziali (per i quali vengono previste forti sanzioni penali con efficacia deterrente, oltre a sanzioni amministrative di carattere ripristinatorio) rispetto ad abusi meramente formali (per i quali vengono previste invece sanzioni pecuniarie di lieve entità e rivolte, quindi, a colpire la difficoltà arrecata all’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione) (8). Ne deriva pertanto che, in un contesto di tal fatta, l’apprezzamento del grado di liberalismo deve necessariamente tener conto della situazione sopradescritta, e quindi, valutare in alcuni settori il ruolo assunto dalle legislazioni regionali. Un ulteriore elemento di sempre maggiore integrazione del sistema delle fonti normative é rappresentato dal diritto comunitario, destinato a prevalere su eventuali norme nazionali con esso incompatibili. E’ ben vero che la stretta materia urbanistica non rientra fra i settori di intervento diretto del legislatore comunitario, ma altrettanto vero é che una forte interferenza può derivare dalla normazione delle richiamate materie "confinanti", a partire dall’applicazione dei regimi comunitari degli appalti pubblici di lavori e/o servizi, nonché dal sistema di tutela ambientale (con particolare riferimento alla valutazione degli impatti ambientali).

2. Obiettivi del Rapporto

In questo quadro di riferimento, si procederà ad una puntuale verifica, valutandone le tendenze di cambiamento, del grado di soddisfacimento dei seguenti obiettivi, anche in rapporto ad alcune significative esperienze normative di Paesi UE (Francia, Italia, Germania, Regno Unito):

a) efficienza ed efficacia delle potestà pubbliche rispetto agli obbiettivi di miglioramento delle condizioni economiche e di qualità della vita;

b) efficienza ed efficacia delle politiche finalizzate ad un assetto armonico del territorio,in rapporto alle interconnessioni con le specifiche forme di intervento dei pubblici poteri nella materia ambientale;

c) efficienza ed efficacia della dotazione di infrastrutture di interesse collettivo e verifica dei sistemi di loro costruzione e gestione, in relazione alla sussistenza di monopoli pubblici delle infrastrutture, nonché ai rapporti intercorrenti con la normativa sui lavori pubblici ed ai conseguenti obblighi di trasparenza e parità di trattamento;

d) tutela della Baufreuheit (libertà di costruire entro i limiti dettati nell’interesse generale): da un lato, considerando il grado di efficienza e di efficacia ovvero di vessatorietà dei procedimenti amministrativi e, dall’altro lato, valutando la congruità delle sanzioni a fronte di abusi edilizi anche meramente formali;

e) tutela dell’affidamento dei proprietari alla conservazione del bene e delle sue possibilità edificatorie sia rispetto al mutamento della disciplina urbanistica che nel caso di espropriazione per pubblica utilità. In particolare, saranno presi in considerazione i limiti posti alla discrezionalità delle amministrazioni competenti, nonché il grado di indennizzabilità a fronte di provvedimenti comportanti l’ablazione del bene o una sua significativa perdita di valore;

f) tutela della perequazione dei diversi proprietari rispetto alle scelte della pianificazione urbanistica. Si tratta di verificare la garanzia di una eguaglianza fra le diverse proprietà rispetto agli effetti conseguenti alla definizione delle politiche di gestione e trasformazione del territorio, nonché di evidenziare le implicazioni della commercializzazione di diritti edificatori astratti rispetto al bene reale di provenienza;

g) tutela della possibilità dei proprietari di accedere a forme di partnerariato con gli enti pubblici nella attuazione di programmi comportanti la valorizzazione dei suoli;

h) verifica degli strumenti di partecipazione alle scelte dei decisori nelle politiche territoriali;

i) verifica del grado di giustiziabilità delle posizioni soggettive dei proprietari e degli altri soggetti coinvolti a fronte di atti e/o comportamenti illegittimamente assunti dai pubblici poteri. Tali temi saranno trattati in una prospettiva più sincronica che diacronica, attraverso un’impostazione per "problemi".

3. Obiettivi delle politiche in atto

3.1. Sviluppo sostenibile e forme di partnerariato pubblico/privato

Nel quadro su esposto, la prima verifica attiene all’efficienza ed efficacia delle potestà pubbliche, sotto il duplice profilo, da una parte, del miglioramento delle condizioni economiche e di qualità della vita e, dall’altra parte, dell’assetto armonico del territorio. Si tratta, cioè, di stabilire se vi siano punti di conflitto tra l’attuale ordinamento e le esigenze di comporre nella maniera più soddisfacente l’insieme degli interessi pubblici costituzionalmente tutelati e potenzialmente configgenti tra loro (9). In linea generale di principio, il nostro sistema normativo può ritenersi idoneo laddove si tratti di agire "in negativo" per contenere fenomeni di disordinata espansione urbana, pregiudizievoli per l’ambiente. Basilari a questo proposito sono, da un lato, sotto il profilo procedimentale, l’attuale modello pianificatorio "a cascata" che - anche attraverso partecipazioni incrociate dei diversi enti territoriali ai procedimenti amministrativi (10) - subordina l’effettivo esercizio della facoltà di "trasformare" il territorio ad una penetrante serie di verifiche in sede amministrativa, dall’altro lato, il mantenimento del sistema degli standards urbanistici, previsti a livello statale e spesso resi più severi in sede regionale, costituenti un limite esterno alla discrezionalità amministrativa operante - almeno in linea astratta di principio e salva la necessità di alcuni interventi correttivi - a salvaguardia delle condizioni minime di qualità ambientale e dotazione di infrastrutture e servizi pubblici. Viceversa, l’impostazione basilare del nostro sistema urbanistico non raggiunge gli obiettivi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, laddove quest’ultima é chiamata a rispondere "in positivo" alla richiesta di realizzare operazioni di trasformazione urbana condivise dalle comunità territoriali locali (11). Tale inidoneità del tradizionale sistema di pianificazione a cascata (12) ha trovato e trova alcuni parziali rimedi in alcuni strumenti che tendono a superare il modello "autoritativo" dell’atto amministrativo in luogo di forme di consensualità e di partnerariato pubblico/privato. Si tratta in particolare delle seguenti due nuove tipologie di istituti amministrativi:

a) i modelli di "programmazione negoziata", a cominciare dall’Accordo di programma, ora normato dall’art. 34 del d.lgvo 18 agosto 200, n. 267 (T.U. sull’ordinamento degli enti locali), concepito come una sorta di compromesso tra l’atto amministrativo e il contratto, destinato ad unificare i diversi assensi occorrenti per la realizzazione di opere, programmi e/o interventi, i quali normalmente richiedono ingenti oneri finanziari e coinvolgono le attribuzioni di una pluralità di soggetti sia pubblici che privati, anche al fine di determinare le occorrenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo, sotto il profilo procedurale, le concessioni edilizie. Per giungere alle nuove figure di negoziazione, introdotte dall’art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove testualmente viene prevista la partecipazione di soggetti privati alla stipulazione degli Accordi;

b) la previsione - astrattamente consentita dall’art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e concretamente disciplinata dalle singole normative regionali - di consentire la sottoscrizione di strumenti urbanistici attuativi di natura convenzionata, anche in variante rispetto al sovraordinato Piano regolatore generale, eventualmente nel contesto di documenti di inquadramento unilateralmente predisposti ex ante dalle amministrazioni comunali (13).

In entrambi i casi si verifica il positivo effetto di consentire una trasparente contrattazione fra la mano pubblica e la proprietà privata, con tutte le conseguenti positive implicazioni in ordine alla visibilità e controllabilità del processo decisionale che conduce a definire adeguate contropartite per l’interesse pubblico (in termini di cessione di infrastrutture, di riqualificazione ambientale, etc.) a fronte del riconoscimento di un "plusvalore", implicito nell’attribuzione di una più appetibile destinazione urbanistica ad aree di proprietà privata. Per quanto tali tipologie amministrative perseguano anche obiettivi di celerità amministrativa, debbono tuttavia ritenersi ancora carenti per quel che concerne l’effettività di una rapida conclusione dell’iter ad essi propedeutico (spesso in ritardo rispetto al termine ordinatorio previsto dalle disposizioni applicabili). Il che può ritenersi ascrivibile, da un parte, ad una situazione di inefficienza degli apparati amministrativi, soprattutto laddove si renda necessario un raccordo tra amministrazioni diverse e, dall’altra parte, ad un clima culturale e sociale spesso "sospettoso" verso ogni iniziativa comportante una trasformazione del territorio. Tale clima trova, peraltro, un facile terreno di coltura (in parte comprensibile) per l’assenza di regole certe, che consentano di ricostruire la correttezza dell’equilibrio economico-finanziario dell’intervento proposto e cos"di assicurare in modo effettivo quella trasparenza in grado di rendere attuale e concreta la conclamata funzionalizzazione all’interesse pubblico degli strumenti convenzionali sottoscritti fra enti pubblici e soggetti privati (14). Il tutto, nel contesto di una auspicata sempre maggiore estensione all’urbanistica del sistema del project financing e, comunque, di altri meccanismi di finanza strutturata recepiti dalla prassi bancaria internazionale. E’ appena il caso di accennare alla particolare sensibilità dimostrata da alcune legislazioni regionali, tendenti, nel caso di ricorso alla formula dell’accordo di programma, ad assicurare in ogni caso - attraverso i meccanismi di osservazioni e/o opposizioni - il rispetto delle forme di partecipazione previste in via generale dalla normativa urbanistica in favore non soltanto dei soggetti privati direttamente interessati ma altresì degli altri soggetti comunque portatori di interessi (collettivi o personali) meritevoli di tutela. Sotto quest’ultimo profilo, merita attenzione il rafforzamento della tutela della partecipazione al procedimento dei soggetti interessati operato dal T.U. in materia di espropriazione per p.u., con riferimento alla fase procedimentale connessa all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio (15). Ancora un cenno merita l’affermazione - di per sé coerente con i postulati di un ordinamento liberale - dell’esigenza di una semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi propedeutici alla localizzazione di opere pubbliche, soprattutto laddove tali opere assumono una portata strategica rispetto all’infrastrutturazione del Paese. In tal senso si muove il contenuto del precitato disegno di legge n. 1516, presentato nell’attuale legislatura e contenente delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici. Non é questa la sede per commentare un testo di legge delega, per di più ancora soggetto alla navette parlamentare. Ci limitiamo a segnalare un caveat in relazione ai contenuti dei futuri decreti delegati, nella parte in cui si tratterà di coniugare il miglioramento degli standards di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nella realizzazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse, con il rispetto di alcune imprescindibili esigenze di partecipazione dei diversi attori pubblici e privati nei procedimenti localizzatori, anche con riferimento ai momenti di valutazione degli impatti ambientali.

3.2. Interessi fondiari e modello perequativo

Le considerazioni su esposte si riflettono anche nella valutazione della trasparenza a livello generale dei processi di pianificazione urbanistica, con particolare riferimento al raggiungimento di una condizione di perequazione/indifferenza tra le posizioni dei diversi proprietari. A questo proposito, non può sfuggire la gravissima situazione di allontanamento dell’attuale sistema urbanistico rispetto al perseguimento dei principi di eguaglianza e di parità di trattamento, con riferimento ai quali v’é una indiscutibile assonanza fra il nostro ordinamento costituzionale (segnatamente l’art. 3 Cost.) e le norme primarie dell’ordinamento comunitario canonizzate nei Trattati e destinate ad assumere una portata sempre più assimilabile ad una sorta di embrione di una futura Carta Costituzionale europea. Tali principi, infatti, collidono col troppo ampio spettro di discrezionalità amministrativa, che tuttora caratterizza l’esercizio della potestà pianificatoria, anche per l’eccessivo self restraint seguito, per molto tempo, dalla nostra giurisprudenza amministrativa nella valutazione delle scelte pianificatorie operate dalle Amministrazioni. Con la conseguenza di un eccessivo "range" fra i contenuti delle diverse "figure" pianificatorie ed i modelli astrattamente previsti dal legislatore, a nostro avviso configgente col generale principio di legalità dell’azione amministrativa, oltretutto nella specie rafforzato dalla riserva di legge canonizzata nel citato art. 42 Cost. In altre parole, se é vero che - come s’accennava - la gestione del territorio sfugge ad una specifica normativa comunitaria secondaria, non é men vero che nel contesto del rapporto di circolarità tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri pare sempre più difficile poter continuare a sostenere che il segmento "a monte" (corrispondente alla scelta fra diverse iniziative imprenditoriali di trasformazione urbana) possa permanere del tutto esente da ogni e qualsivoglia obbligo di concorsualità, pur adattato alla "specificità" della materia urbanistica. Resta, cioè, da domandarsi se, nonostante la mancanza nell’ordinamento comunitario di una tutela espressa del diritto di proprietà (tutela comunque accordata nel nostro sistema costituzionale) possa comunque ammettersi a carico di proprietari-imprenditori operanti nel medesimo settore economico un’alterazione della tensione concorrenziale così grave come quella che può verificarsi a fronte di una irragionevole ed arbitraria concentrazione, in un contesto territoriale omogeneo, della facoltà edificatoria in capo ad un soggetto e a detrimento dell’altro. Non si tratta di rimettere in discussione i postulati-chiave del governo pubblico del territorio, riconducibili alla riferita nozione costituzionale della "funzione sociale" della proprietà canonizzata nel citato art. 42 Cost. Si tratta, piuttosto, di auspicare l’introduzione di modelli tesi all’affermazione del principio dell’indifferenza delle prescrizioni urbanistiche (di zonizzazione e/o di localizzazione di opere pubbliche), interessanti i diversi compendi immobiliari di proprietà privata. E, cioè, di favorire forme di adeguata compensazione tra tutti i proprietari interessati al processo di trasformazione urbana. Questo é sicuramente - unitamente al cronico dilatarsi dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi - il maggior profilo di criticità del sistema italiano rispetto ad un modello liberale di gestione del territorio. Basti, sotto il profilo comparativo, richiamare l’attenzione di altri Paesi europei che, seppur nel contesto di diverse opzioni politiche, sono sicuramente riusciti a garantire in modo più satisfattivo il principio di eguaglianza connaturato a qualsiasi modello di Stato liberale. Ci riferiamo, in particolare:

a) al sistema francese, caratterizzato da meccanismi di perequazione economica tra proprietari beneficiari del diritto di edificare e proprietari, comunque gravati a qualsiasi titolo da vincoli di inedificabilità;

b) al modello britannico, che - nel privilegiare le ragioni dell’impresa rispetto a quelle della proprietà fondiaria - ha previsto un esproprio generalizzato per tutte le aree edificabili (e non, come invece malauguratamente avviene in Italia, per le sole aree che hanno la sventura di essere ricomprese nel perimetro di particolari strumenti urbanistici attuativi, quali i P.E.E.P. e i P.I.P.);

c) alle raffinate tecniche di tutela dell’affidamento e di proporzionalità fra sacrificio imposto e vantaggio comunitario perseguito, accordate sia nel sistema tedesco sia nel sistema statunitense, a proposito della determinazione dell’indennità di esproprio ovvero in sede di verifica della razionalità/illegittimità di previsioni urbanistiche sfavorevoli per la proprietà privata.

Pur nel contesto di una valutazione, purtroppo, sostanzialmente insoddisfacente, tuttavia, non possiamo non cogliere alcuni segnali denotanti, quantomeno, una maggior manifestazione di interesse al raggiungimento degli obiettivi di una disciplina urbanistica rispettosa del principio di eguaglianza. Sicuramente significativi si configurano i tentativi delle prescrizioni contenute in molti piani urbanistici, volti a perseguire la disponibilità di tutti i proprietari interessati al processo di trasformazione urbana ad attuare "comparti edificatori di perequazione", caratterizzati dalla distribuzione di un indice omogeneo indifferenziato fra i diversi proprietari: con la conseguente possibilità di prevedere adeguate forme di reciproca compensazione, attraverso i diversi strumenti offerti dal diritto civile per la regolamentazione dei relativi rapporti interprivati. Sotto questo profilo, va senz’altro segnalata una recente pronuncia del T.A.R. Emilia Romagna (16), che ha ritenuto legittima la metodologia di un Piano regolatore generale, comportante un trattamento paritetico per quei soggetti che si trovano in ambiti urbani similari ed omogenei. Il tutto, attraverso un meccanismo perequativo, incentrato sull’assegnazione di indici di edificabilità territoriali unificati per situazioni tra loro omogenee.

3.3. Procedimenti espropriativi e principi costituzionali di uguaglianza

Orbene, soluzioni di tal fatta, nell’assicurare maggior trasparenza nelle scelte pianificatorie e maggior certezza tra gli operatori, riducono la tradizionale contrapposizione fra aree vincolate e aree fabbricabili, cos"favorendo l’utilizzo di modelli consensuali di "urbanistica concertata" che si avvicinano alle esperienze straniere di vere e proprie "banche" di volumi edificabili. Obiettivo certamente auspicabile anche per il nostro sistema normativo, nel contesto di una nuova riforma urbanistica. Ed é appena il caso di accennare altresì alla particolare coerenza di tali modelli urbanistici con le tecniche bancarie di finanza strutturata cui s’é accennato. Occorre a questo punto evidenziare l’imprescindibilità di una coerenza tra gli obiettivi sopra esposti ed il loro recepimento nella pianificazione urbanistica con la disciplina delle espropriazioni, che della gestione del territorio in senso stretto costituisce la proiezione vuoi nell’ipotesi fisiologica in cui l’esproprio di un suolo si rende necessario per la realizzazione di un’opera pubblica, vuoi nell’ipotesi patologica in cui l’esproprio medesimo si renda necessario quale "sanzione" a fronte dell’inerzia della proprietà nell’operare la trasformazione ritenuta essenziale ai fini dell’interesse pubblico, ossia a fronte dell’incapacità/difficoltà della proprietà (globalmente intesa) a "trasformarsi in impresa". Tutto ciò sotto il duplice profilo rappresentato, da un lato, dalla efficienza ed efficacia del procedimento espropriativo e, dall’altro lato, dal rispetto di regole di equità e di parità di trattamento nella determinazione dell’indennità di esproprio, nonché nell’apposizione di vincoli urbanistici strumentali all’esproprio medesimo. Ebbene, sotto entrambi i profili sopra testé richiamati, rileva senz’altro il nuovo T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che ha contribuito in maniera indubbia ad una razionalizzazione delle procedure espropriative, pur lasciando alcune lacune nella definizione dei criteri per la determinazione dell’indennità nel caso di esproprio delle aree edificabili. Ci riferiamo in particolare alla mancata predeterminazione - da parte dell’art. 37 del detto T.U. - della nozione di "possibilità legali ed effettive di edificazione", soprattutto in relazione all’omesso chiaro recepimento dell’indirizzo giurisprudenziale (antecedente al nuovo T.U.), che riconosceva spazio alla edificabilità di fatto non soltanto in via suppletiva (ipotesi che può verificarsi in carenza di strumenti urbanistici, ad esempio per effetto della decadenza dei vincoli) ma puranco in via supplementare ed integrativa (nell’assunto del riconoscimento di una "vocazione edificatoria" in presenza di destinazioni di qualunque genere, purché riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e comportanti forme di trasformazione non precluse all’iniziativa privata) (17). E così analogamente il nuovo T.U. avrebbe potuto trovare maggior coraggio - recependo, ancora una volta, spunti presenti nella giurisprudenza - nel ribadire la scelta di computare in materia "perequativa" l’indennità di esproprio all’interno del perimetro di uno strumento urbanistico attuativo destinato all’esproprio generalizzato delle aree in esso ricomprese (come avviene per i P.E.E.P. o i P.I.P.)1(8). Sicuramente apprezzabile - ed in sintonia con il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n. 179 - si configura la formulazione dell’art. 39 del nuovo T.U., laddove risulta finalmente canonizzato uno specifico rimedio di carattere giudiziale (innanzi alla Corte d’Appello) nell’ipotesi in cui, all’atto della reiterazione di vincoli strumentali di carattere urbanistico ed espropriativo, le Amministrazioni comunali non abbiano proceduto a determinare un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto (o lo abbiano fatto in maniera non satisfattiva). Emerge, tuttavia, un positivo pur se graduale e talvolta ancor timido superamento della logica puramente emergenziale che aveva purtroppo caratterizzato la legislazione in materia espropriativa, sotto la spinta degli effetti della "contingenza economica" che la stessa Corte Costituzionale nel recente passato aveva richiamato a mo’ di giustificazione di "strappi" rispetto al rigoroso rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza. Così come - sempre sotto la spinta di interventi "correttivi" della Corte Costituzionale - é avvenuto con l’art. 37 del nuovo T.U., il cui comma 2 prescrive che, ove l’accordo di cessione non sia stato concluso per un fatto estraneo alla sfera di responsabilità dell’espropriato (riconducibile, dunque, ad ipotesi di forza maggiore o addirittura a fattispecie rientranti nella sfera di responsabilità dell’autorità espropriante o del soggetto beneficiario dell’esproprio), ovvero qualora l’offerta dell’indennità provvisoria di cui all’art. 20 risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva ai sensi dell’art. 21 non s’applichi la decurtazione del 40% dell’indennità di sproprio. Sicché resta superata una grave distorsione del nostro sistema giuridico, che talvolta costringeva i soggetti espropriati all’originaria alternativa fra l’accettazione di una indennità manifestatamene incongrua e la soggezione alla predetta riduzione del 40% dell’importo definitivamente determinato: alternativa che solo l’intervento della giurisprudenza (19), anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, aveva provveduto a stemperare. Nella medesima direzione dell’art. 37 si muovono anche le disposizioni di cui all’art. 21, in ordine al tentativo di componimento bonario mediante un collegio di tre tecnici, pregiudiziale rispetto all’introduzione del vero e proprio procedimento giudiziale ed ove pure l’attribuzione delle spese per la nomina dei tecnici segue il criterio della rispondenza o meno dell’indennità provvisoria alla determinazione dell’indennità definitiva.

3.4. Monopoli pubblici delle infrastrutture ed obblighi di trasparenza e parità di trattamento

Ancora un cenno meritano le sempre maggiori interconnessioni, che - anche sotto la spinta dell’esigenza di un sempre maggior ricorso al capitale privato per il soddisfacimento del fabbisogno di infrastrutture - si sono verificate fra la gestione del territorio ed i regimi di derivazione comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi. Trattasi di una "liaison" assai delicata fra le nuove formule di "urbanistica contrattata" (nella quale l’Amministrazione - per usare le parole del T.A.R. Lombardia - "rinuncia o attenua i connotati autoritativi ed unilaterali, per negoziare direttamente con il privato il contenuto di atti amministrativi che lo riguardino" (20), ed il rispetto di principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento alla base del diritto comunitario e, più in generale, sottesi ad ogni sistema normativo di natura liberale. A questo proposito l’innovazione sopravvenuta é riconducibile non già all’intervento legislativo del Legislatore nazionale italiano, quanto all’intervento della Corte comunitaria del Lussemburgo in sede di interpretazione ex art. 177 del Trattato C.E.E.(21). Non resta dunque che tener conto del nuovo principio fissato nella giurisprudenza comunitaria, destinato a vincolare il modus operandi delle Amministrazioni comunali, attesa la ben nota prevalenza del diritto comunitario (così come nella specie interpretato dalla Corte comunitaria) sul diritto nazionale. Occorre, tuttavia, considerare che i paventati effetti dirompenti della menzionata sentenza dei Giudici comunitari trova comunque una parziale attenuazione, quanto meno sotto un duplice profilo. In primo luogo, per avere il Giudice comunitario espressamente limitato gli effetti della propria pronuncia alle opere il cui importo stimato eguagli o superi la soglia di rilevanza comunitaria, delineata dall’art. 6 n.1 della Direttiva n. 93/37/CEE. Con la conseguente implicazione che, mancando qualsivoglia richiamo ai principi generali del diritto comunitario, almeno per quel che concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione aventi un importo inferiore alla predetta "soglia comunitaria", non si intravede alcun ostacolo alla permanenza della piena efficacia giuridica della normativa di fonte interna sia essa statale o regionale (22). Ne deriva pertanto che, nel segmento "a valle" della materiale esecuzione dei lavori, i soggetti privati (lottizzanti o attuatori di un accordo di programma) si trovano soggetti alla sempre più crescente espansione di una vera e propria pubblicizzazione dell’attività di diritto pubblico degli stessi soggetti privati: quasi un’onda di ritorno rispetto all’enfatizzazione della privatizzazione dell’attività giuridica degli enti pubblici, che aveva invece contrassegnato la poderosa espansione del ruolo degli enti pubblici nelle attività economiche intorno agli anni Sessanta e Settanta.

3.5. L’evoluzione della tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Assume certamente rilievo, ai fini di un apprezzamento dell’effettività della tutela dei cittadini nei confronti delle Amministrazioni, la ancor recente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo di tutte le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle stesse Amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, devoluzione disposta dal nuovo testo degli artt. 34 e 35 del D.Lgvo n. 80 del 1998 (siccome novellati dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, recante disposizioni sul processo amministrativo). Con l’ulteriore precisazione per cui, ai fini in questione, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio. L’attribuzione di tale materia (intesa sotto il profilo degli "atti e comportamenti" della pubblica Amministrazione) alla sfera della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo consente di unire nel medesimo giudizio la (tradizionale) cognizione della controversia sulla legittimità degli atti amministrativi afferenti alla materia urbanistica, da un lato, e dall’altro lato, la cognizione della lesione delle posizioni giuridiche dedotte in atti e delle conseguenti misure riparatorie, precedentemente devolute alla cognizione della magistratura ordinaria. Il successivo art. 35 del D.Lgvo 31 marzo 1998 n. 80 stabilisce, a sua volta, che "il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto". Nel dare applicazione alla citata disposizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 22 luglio 1999 n. 500 (che si può ben definire un vero e proprio "leading case"), hanno definitivamente superato l’interpretazione, un tempo "pietrificata" sebbene contestata dalla migliore dottrina, che escludeva la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo: per affermare, viceversa, la piena risarcibilità del danno ingiusto, con l’esclusione d’ogni rilevanza della situazione giuridica lesa (23). A ciò aggiungasi che, fra i Tribunali amministrativi di prima istanza, non é mancato chi s’é affrettato a riconoscere l’applicazione di una forma di tutela risarcitoria di cui da tempo la migliore dottrina aveva avvertito la necessità, onde rendere effettiva la "giustiziabilità" delle posizioni giuridiche del cittadino (24). Ed ancora, avvalendosi dei mezzi di prova previsti per il processo civile (che l’art. 35 del citato D.Lgvo n. 80 del 1998 estende ai giudizi rientranti nella sfera di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo), il Tribunale Amministrativo é tenuto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito aquiliano a carico dell’Amministrazione, secondo il criterio di cui all’art. 2043 cod. civ25. Sicché, in buona sostanza, può ritenersi migliorato l’assetto della tutela giurisdizionale a fronte di atti e comportamenti delle pubbliche Amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, vuoi per l’intervento del Legislatore (nel contesto della più vasta riforma dei rapporti fra lo Stato e gli Enti territoriali, avviata con la c.d. leggi Bassanini) vuoi per effetto del (da gran tempo auspicato) revirement della giurisprudenza della Cassazione.

4. Conclusioni

Il quadro normativo delineatosi con la conclusione della XIII legislatura reca l’introduzione di alcuni spunti di significativo interesse per quel che concerne la cauta introduzione di prescrizioni intese a migliorare la parità di trattamento dei cittadini nel settore dell’amministrazione e gestione del territorio, oltre alla previsione di strumenti più efficaci per la effettiva giustiziabilità delle posizioni soggettive dei privati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Tale miglioramento - che peraltro non può ritenersi ancora pienamente satisfattivo - é risultato oltremodo implementato da alcuni importanti interventi innovativi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, nonché delle altre giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Significativo rilievo ha assunto anche l’intervento della Giustizia comunitaria, intesa ad affermare in modo quanto mai forte - ancorché limitato al mondo dell’impresa e dei prestatori di servizi - il principio comunitario della non discriminazione, oggetto di specifica attuazione nei regimi comunitari degli appalti pubblici di lavori e degli appalti pubblici di servizi. Né, da ultimo ma non per ultimo, va tralasciato il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo, intervenuta per sanzionare pesantemente la normativa italiana in materia espropriativa, così creando le premesse per la redazione del Nuovo Testo Unico. Di grande importanza - anche a prescindere dai relativi contenuti - é comunque il ritorno all’antica abitudine di redazione di testi unici, strumenti essenziali per assicurare una maggiore certezza del diritto. Con questo scenario si é aperta la XIV legislatura, con riferimento alla quale é lecito avanzare l’auspicio che gli inevitabili adeguamenti normativi - connessi anche all’evoluzione della naturale alternanza tra i diversi schieramenti politici - non perda di vista l’esigenza di mantenere una razionalità complessiva dell’ordinamento, così come da gran tempo avviene negli altri Paesi europei. Resta, invece, in larga parte irrisolto il grave problema della lentezza dei processi decisionali in tema di gestione del territorio, che talvolta rischia di compromettere o comunque fortemente limitare i positivi riflessi delle innovazioni normative cui si é fatto cenno. Sicché può senz’altro ritenersi che le due principali sfide sulle quali andranno misurate le nuove Camere e - nell’esercizio dell’attività di legislazione delegata - il nuovo Governo consistano soprattutto nel mantenimento e nell’accrescimento degli obiettivi di "codificazione" connessi ai nuovi testi unici (senza ritorno alle vecchie legislazioni emergenziali "a pioggia"), in un miglioramento - il più possibile coraggioso - dell’effettività della parità di trattamento fra i cittadini, anche con riferimento alla gestione del territorio, nonché nel perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa, così da coniugare - questo é il punto - la celerità indispensabile per mantenere il "sistema Italia" in situazioni di non inferiorità rispetto ai nostri competitor con il rispetto dei postulati (tradizionali di ogni Stato liberale) della partecipazione della comunità al procedimento e della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e legittimi interessi di tutti i soggetti titolari di posizioni qualificate.

Note

1 Significative al proposito sono senz’altro la legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F sulle opere pubbliche, nonché la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni di pubblica utilità. Trattasi, in entrambi i casi, di leggi immediatamente successive alla costituzione del Regno d’Italia e ritenute per molto tempo "ossature portanti" della legislazione giuspubblicistica italiana.

2 Significative in proposito sono la legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, e la legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali.

3 Trattasi di un regime che distingue i Paesi di Civil Law rispetto a quelli di Common Law, ove non esiste un vero e proprio diritto amministrativo, risultando i soggetti pubblici sottoposti al diritto comune (con la conseguente forte utilizzabilità di rimedi risarcitori e, comunque, della generalità dei rimedi offerti dal diritto sostanziale e processuale).

4 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

5 Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 2001, n. 204

6 La Cassazione penale, in particolare, muoveva da una "lettura adeguatrice della norma ..... in conformità al suo significato letterale e alla sua ratio", escludendo che il legislatore regionale della Lombardia avesse inteso esorbitare dai limiti della potestà legislativa regionale previsti dall’art. 117 Cost., che richiede il rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato.

7 Più precisamente il citato art. 22 sotto il profilo formale si configura come una norma di carattere generale, sottoponendo a D.I.A. tutti gli interventi non subordinati a concessione edilizia ai sensi del precedente art. 10, ma, dall’altro lato, il contenuto dell’art. 10 sottopone a concessione edilizia oltre agli interventi di nuova costruzione anche gli interventi di totale demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti e delle superfici, nonché i mutamenti di destinazione d’uso connessi a interventi di ristrutturazione edilizia, nonché, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, i mutamenti di destinazione d’uso realizzati con opere edilizie. Occorre, tuttavia, dare atto che é attualmente in itinere il disegno di legge n. 1516 già approvato dal Senato, che intende modificare il T.U. in materia edilizia non ancora in vigore, estendendo l’ambito di applicazione della D.I.A. ad una serie di ulteriori tipologie di interventi edilizi ancor- ché soggette agli oneri concessori. Tale disegno di legge - di per sé non self executing, dovendo comunque essere integrato, ovviamente dopo l’approvazione ed entrata in vigore, da un successivo decreto legislativo del Governo ex art. 76 Cost. - pare rappresentare una sorta di "compromesso" fra la più marcata deregulation presente in alcune legislazioni regionali di cui si é detto (che sostanzialmente "sganciavano" il titolo abilitativo formale dal regime sostanziale dell’intervento, sotto i profili contenutistico e sanzionatorio) e l’atteggiamento di maggior prudenza nell’utilizzo della D.I.A. sin qui seguito dal legislatore statale, anche in sede di redazione del T.U.. Un ulteriore profilo di diversità del nuovo disegno di legge rispetto al T.U. consiste nel mantenimento della facoltatività della D.I.A. in alternativa alla concessione edilizia o all’autorizzazione edilizia, che viene così ripristinata. Sicché l’indirizzo della nuova legislatura pare orientato alla reintroduzione di uno spazio di scelta per il soggetto privato interessato fra l’attesa del rilascio di un titolo abilitativo espresso e l’assunzione diretta della responsabilità nell’interpretazione ed applicazione della normativa vigente alla singola fattispecie.

8 Nello stesso senso si muove altresì - in sintonia col precedente art. 13 della legge n. 47 del 1985 - l’art. 35 del nuovo T.U., nel prevedere il rilascio di concessioni in sanatorie, subordinandolo al pagamento a titolo di oblazione del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei casi di gratuità della concessione, in misura pari a quella prevista in via ordinaria.

9 In quest’ottica, diventa essenziale operare una verifica della validità delle politiche pubbliche in funzione della loro capacità di soddisfare realmente l’esigenza di sostenibilità degli interventi e, cioé, di perseguire un ragionevole equilibrio tra le aspettative di crescita economica e di qualità ambientale. Questo riconoscimento della dipendenza del benessere dai rapporti di complementarità tra crescita ed ambiente rende naturale la considerazione del concetto di sviluppo come miglioramento della qualità della vita. La impossibilità di indicare quest’ultima condizione mediante la sola variabile reddito reale porta a spostare l’attenzione verso un insieme di fattori in grado di rappresentare adeguatamente i seguenti tre bisogni di: a) attribuzione di un valore agli ambienti naturali, artificiali e culturali; b) equità intragenerazionale e, quindi, l’assicurazione di un’ampia possibilità di godimento attuale o futuro delle risorse, con il contenimento dei motivi di conflitto tra i diversi gruppi sociali; c) equità intergenerazionale. L’estensione dell’orizzonte temporale - operata a quest’ultimo livello - impegna ogni singola generazione alla conservazione nel tempo del valore complessivo dell’ambiente, come ricchezza non-decrescente e nella consapevolezza di dover salvaguardare una quota irrinunciabile di "capitale naturale". Con ogni probabilità, un punto di svolta in una tale direzione si é avuto con l’accrescimento delle condizioni reddituali e con la conseguente maturazione culturale della società attorno ai problemi della qualità - e non più soltanto della quantità - delle risorse ambientali e dei beni territoriali. Al proposito, non appare condivisibile la tesi che riconduce questo nuovo atteggiamento alla crisi del welfare state. A nostro avviso, i principi dello sviluppo sostenibile - pur affermandosi proprio in concomitanza con il "fallimento" delle politiche keynesiane - orientano i sistemi economici verso obbiettivi ben più ampi rispetto alla semplice presa di coscienza della impossibilità di dar vita ad una società del benessere mediante un intervento diffuso dello Stato nel sistema economico. Il problema della qualità ambientale risulta peraltro strettamente correlato alle condizioni culturali degli individui. Nel momento in cui prendiamo atto del fallimento delle politiche che hanno privilegiato l’intervento pubblico diretto, risulta ancora più evidente l’esigenza di pervenire ad una corretta traduzione spaziale delle interdipendenze tra i modelli culturali/normativi e i modelli di suddivisione e distribuzione delle funzioni e delle attività economiche. L’accoglimento di una tale impostazione appare rilevante per evitare di ostacolare ulteriormente la soluzione del problema pubblico di (ri)organizzare la città e il territorio.

10 Partecipazioni "incrociate" che per molto tempo, nel nostro diritto amministrativo, hanno determinato il collegamento con la categoria giuridica dell’atto amministrativo complesso, contrassegnato dal concorso di più organi (o -addirittura- di più enti) mossi dallo stesso fine. Trattasi del classico modello connesso all’iter di formazione del Piano regolatore generale in base alla legge urbanistica n. 1150 del 1942, oggi in parte superato in alcune legislazioni regionali (a cominciare dalla Lombardia, con le leggi regionali 23 giugno 1997 n. 23 e 5 gennaio 2000 n. 1) tendenti -sotto la spinta dell’affermazione del principio di sussidiarietà- a lasciare sempre maggiori spazi di responsabilità diretta in capo agli enti locali e, in particolare, ai comuni.

11 A questo livello, non si può fare a meno - e ci riferiamo puntualmente ai contenuti della Carta di Megaride - degli strumenti di controllo, di analisi e di supporto alle decisioni che garantiscono alla collettività la possibilità di porre domande e di ricevere risposte, con la riaffermazione di quella relazione biunivoca tra città e cittadini che, nel passato, ha garantito la qualità di molti luoghi urbani. L’introduzione nel sistema giuridico di un processo valutativo, opportunamente concepito e sviluppato, può rendere sicuro e costruttivo il momento della verifica empirica a livello comunitario della equità degli obbiettivi sociali perseguiti dal decisore. Oltre a facilitare lo svolgimento dei processi decisionali di uso pianificato delle risorse, risulta perfettamente idoneo alla definizione del grado di accettazione a livello comunitario degli effetti prodotti da ogni ipotesi di intervento sul territorio. La previsione, peraltro, di un più diretto coinvolgimento della collettività é tale da conferire allo stesso processo valutativo un’importanza ancora più rilevante, sia per quanto riguarda la limitazione dei conflitti di interesse tra i diversi gruppi coinvolti dalle scelte di piano, sia riguardo al contenimento della crescente opposizione delle collettività rispetto al primato della politica. La valutazione deve permeare ogni fase della pianificazione, proprio perché consente l’indirizzo, la regolazione ed il controllo dei fenomeni urbani, con un contributo decisivo ad un’adeguata ricerca dell’equilibrio tra l’assetto spaziale e l’organizzazione funzionale della città. Secondo una visione complessiva e sistemica possono essere utilmente affrontate le numerose questioni dalla soluzione delle quali dipende la possibilità di garantire un lento e graduale miglioramento della qualità della vita. In questa ottica, appare evidente il fatto che la pianificazione fisica debba costituire il risultato di un processo rivolto principalmente alla comprensione dinamica dei problemi. L’oggetto stesso della pianificazione non può che diventare il processo decisionale all’interno di uno studio allargato ad un insieme di alternative possibili e rivolto a limitare ogni rischio. Un reale passaggio dalla pianificazione tecnocratica alla più opportuna impostazione sociocratica può essere operato proprio conferendo al piano le indispensabili condizioni per il contemporaneo ed effettivo perseguimento di questi due importanti obbiettivi:

a) l’esaltazione del ruolo delle istituzioni nella salvaguardia dell’interesse diffuso;

b) l’attribuzione di un giusto spazio al bisogno comunitario di consultazione e negoziazione.

Il piano stesso diventa così uno strumento flessibile: traccia le principali linee di sviluppo e consente, in ogni momento, l’implementazione della qualità delle decisioni. La generazione delle alternative e la definizione di scale di importanza, strettamente correlate anche a problemi di equità, facilita fortemente lo sviluppo di un processo che in definitiva deve coinvolgere, ponendosi in un ruolo centrale, aspetti intellettuali, organizzativi, politici e sociali. Molti settori della società lo avvertono oramai come un indispensabile strumento di trasparenza, efficacia ed efficienza delle decisioni. La constatazione del riconoscimento delle potenzialità della pianificazione strategica nel nostro ordinamento unitamente alla convinzione che ai suoi principi dovrebbe allinearsi al più presto l’intero quadro della strumentazione urbanistica, non può evitare tuttavia di farci osservare come per alcune sue prime applicazioni siano del tutto insufficienti le previsioni inerenti allo sviluppo del percorso operativo. Pur risultando adeguatamente specificati i principali elementi per l’assunzione degli obbiettivi e la conseguente definizione delle diverse strategie di intervento, si ritiene necessaria l’introduzione ad ogni livello di adeguati modelli per rendere realmente efficace, efficiente e trasparente il momento decisionale.

12 V’é da chiedersi, infatti, quanto di una siffatta impostazione, imperniata sul sistema di pianificazione urbanistica "a cascata", possa ritenersi compatibile con una rilettura della nostra organizzazione giuridica alla luce del richiamato principio di sussidiarietà, soprattutto per quel che concerne la formula della "sussidiarietà orizzontale". In particolare, non possono non sorgere dubbi e perplessità se si considera che, nel regime di carattere generale tuttora riconducibile alla portata precettiva della menzionata legge urbanistica fondamentale n. 1150 del 1942, la possibilità di un’ "urbanistica contrattata" fra la "mano pubblica" ed i soggetti privati permane limitata alla sola fase della pianificazione attuativa e, per di più, con una sorta di sussidiarietà "alla rovescia". Occorre invero tener conto che, sempre nella riferita impostazione tradizionale del nostro sistema normativo, gli strumenti attuativi convenzionati ad iniziativa privata, qualificabili nell’alveo dei contratti "ad oggetto pubblico", non solo presuppongono una scelta urbanistica già compiuta con un sufficiente grado di dettaglio al livello di pianificazione generale ma soprattutto -quel che più rileva- costituiscono addirittura una sorta di rimedio all’inerzia dell’Amministrazione nella predisposizione dei piani attuativi ad iniziativa pubblica.

13 Particolare rilievo assume in proposito la disciplina dei Programmi Integrati di Intervento da parte della Regione Lombardia, contenuta nella l.r. 12 aprile 1999, n. 9, che si caratterizza per un largo spazio all’iniziativa dei privati purché coerente con gli obiettivi fissati dalle amministrazioni locali.

14 A questo proposito, occorre sottolineare che la rilevanza di questi temi é stata pienamente avvertita a livello politico nella Regione Lombardia. Ci riferiamo, in particolare, alle previsioni del P.d.l. inerente alla "Disciplina di programmazione, pianificazione e gestione del territorio regionale", presentato nella passata legislatura per iniziativa consiliare ma purtroppo non approvato. In esso vediamo posti ai primi punti i seguenti principi e finalità:

a) la promozione di un armonioso sviluppo sostenibile, secondo criteri di compatibilità tra processi di sviluppo socioeconomico ed esigenze di tutela dell’equilibrio ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle risorse non rinnovabili;

b) l’assicurazione del soddisfacimento dei bisogni di interesse generale e collettivo, anche attraverso forme di intervento di soggetti privati;

c) la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

d) l’individuazione di uno statuto dell’urbanistica, attraverso la previsione di una serie articolata di diritti e doveri per tutti i soggetti pubblici e privati, titolari e/o destinatari dei poteri di programmazione e pianificazione territoriale;

e) il coordinamento della programmazione e pianificazione del territorio con gli atti di carattere economico ed ambientale, nonché con la programmazione dei lavori pubblici.

La rilevanza di questo quadro appare del tutto evidente. Il suo significato aumenta se consideriamo la capacità propositiva e trainante spesso dimostrata da questa Regione nei processi di formazione e modificazione della legislazione nazionale. La pluralità degli obbiettivi ed il loro stesso ordinamento confermano peraltro la nostra idea sulla principale motivazione del superamento di schemi di ragionamento e degli strumenti tradizionalmente posti a fondamento delle politiche territoriali. A nostro avviso, sono proprio le condizioni economico-culturali di questa regione che spingono una componente rilevante del sistema politico-legislativo a riconoscere l’importanza dei principi dell’economia dello sviluppo sostenibile. Anche sulla base dell’esperienza di altri paesi, essi vengono ritenuti come condizione essenziale per avviare una politica destinata a produrre conseguenze rilevanti. In questo tentativo, appare inoltre evidente come sia venuta a maturazione - o a nuova maturazione - una lunga riflessione sulla necessità di porre il problema delle opere pubbliche nell’ambito di una tematica allargata al governo dei processi di trasformazione della città e del territorio, nonché coerente con gli obbiettivi della politica economica ed ambientale. Si ha buona ragione di ritenere che, qualora dovesse essere realmente confermato un tale indirizzo, gli effetti di questa nuova politica difficilmente potrebbero essere a lungo ignorati dal legislatore nazionale. L’orientamento definitivo secondo queste linee di indirizzo della legge quadro in materia di lavori pubblici diventerebbe del tutto naturale. Questa nostra convinzione non può, tuttavia, portare a nascondere le difficoltà che si presenteranno nell’affermazione di questa visione. Non si può, ad esempio, dimenticare che - nonostante la recente introduzione di modifiche sicuramente innovative - gli obbiettivi della legge 109/94 sono rimasti ancorati al solo principio generale dell’assicurazione, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione in materia di opere e lavori pubblici. La mancata indicazione di ulteriori e - come si é visto - rilevanti finalità non sembra potersi addebitare ad una semplice disattenzione. Dobbiamo ritenere che, in effetti, si é voluta evitare una applicazione generalizzata di principi e finalità che costituiscono le linee guida nelle procedure di valutazione degli impatti ambientali (e/o comunitari).

15 Cfr. art. 11 del citato T.U.

16 T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 22

17 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 2001, n. 172

18 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21 marzo 2001, n. 125

19 Era stata infatti la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 262 dell’11 luglio 2000), da un lato, a rilevare l’assenza di profili di incostituzionalità nella decurtazione del 40% prevista dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e, dall’altro lato, a statuire che "gli eventuali prospettati abusi delle autorità amministrative nella determinazione dell’indennità di esproprio offerta al soggetto espropriato, ovvero le non congrue valutazioni nella determinazione della indennità non possono influire sulla legittimità costituzionale delle stesse norme, restando tali profili estranei al presente giudizio di costituzionalità, limitato, peraltro, al comma 1 dell’art. 5 bis." Sicché, per la stessa pronuncia costituzionale, "le esigenze di superare alcune anomalie di applicazione della norma denunciata o di malfunzionamento di organi amministrativi nei casi più manifesti hanno trovato, nella prassi e nella giurisprudenza una pluralità di risposte, la cui concreta praticabilità rientra nelle scelte di tutela delle parti e nelle esclusive valutazioni interpretative dei giudici chiamati ad applicare le norme relative."

20 T.A.R. Lombardia, Sez. III, 11 luglio 1998-7 agosto 1998 n. 1953/98

21 Preme infatti segnalare che - nonostante le difformi conclusioni dell’Avvocato Generale- la sentenza del 12 luglio 2001, resa dalla Sezione sesta della Corte di Giustizia comunitaria, nel procedimento C 399/98, ha accolto e fatto proprio la tesi sostenuta dal Giudice nazionale italiano (e, in particolare, dalla Sezione terza del T.A.R. Lombardia), sulla base del seguente iter logico-giuridico:

a) alla luce dell’interpretazione della normativa interna italiana, resa dal Giudice nazionale del rinvio, il titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato che realizzi le opere di urbanizzazione non effettua alcuna prestazione a titolo gratuito, in quanto egli estingue un debito di pari valore - salvo conguaglio in denaro - che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizzazione. Ciò, senza che il carattere alternativo dell’obbligazione -contributo pecuniario o esecuzione diretta delle opere - consenta di differenziarne la causa a seconda delle modalità di adempimento prescelta (o prestabilita dal legislatore). Con la conseguenza che l’elemento relativo al carattere oneroso del contratto deve ritenersi sussistente;

b) quanto all’elemento soggettivo, incentrato sulla titolarità della qualità di imprenditore, é stato rilevato che l’art. 1, lett. a) della Direttiva n. 93/37/CEE non richiede che il soggetto che conclude un contratto con un’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita, perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, essendo viceversa sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine.

22 In ogni caso, é stata la stessa Corte di Giustizia del Lussemburgo a chiarire che "per garantire il rispetto della direttiva in caso di realizzazione di un’opera di urbanizzazione, debba necessariamente essere l’amministrazione comunale ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva in questione". Ciò, dal momento che "l’effetto utile di quest’ultima risulterebbe egualmente garantito qualora la normativa nazionale conferisse all’amministrazione comunale il potere di obbligare il lottizzante titolare della concessione, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli obblighi incombenti in proposito all’amministrazione comunale in forza della direttiva medesima". "In tal caso, infatti - prosegue la citata sentenza della Corte comunitaria - il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi con il Comune che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realizzazione di un’opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato come titolare di un mandato espresso conferito dal Comune ai fini della costruzione di tale opera. Una tale possibilità di applicazione delle regole di pubblicità della direttiva da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici é peraltro espressamente prevista dall’art. 3, n. 4 della direttiva stessa in caso di concessione di lavori pubblici".

23 Nello stesso senso s’é pronunziata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con l’ordinanza del 30 marzo 2000 n. 1, ha confermato sul piano sostanziale, che "deve ritenersi che il potere di condannare la P.A. al risarcimento del danno ingiusto previsto dall’art. 35, 1° comma, del decreto legislativo n. 80 del 1998 possa essere esercitato dal Giudice amministrativo non solo quando sia stato leso un diritto, ma anche quando sia stato leso un interesse legittimo". Con l’ulteriore precisazione, sul piano processuale, per cui "nelle materie rientranti nella giurisdizione esclusiva, i diritti soggettivi (pur se relativi e di natura patrimoniale) possono ottenere piena ed effettiva tutela giurisdizionale, anche d’urgenza, da parte del Consiglio di Stato e degli altri organi della giustizia amministrativa" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 marzo 2000 n. 1).

24 E così, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di giudicare, con riferimento ad una fattispecie comunque afferente all’esercizio "contra jus" di potestà amministrative in materia urbanistica, che "nell’ipotesi di variante limitata e ad oggetto specifico (e cioé come nel caso che ne occupa, afferente ad un singolo immobile), l’autorità amministrativa é tenuta ad esternare analiticamente i motivi della scelta innovativa, ove questa sacrifichi aspettative private tutelate, anche non intangibili". Con la conseguente implicazione dell’insorgenza, a carico dell’Amministrazione, di un’obbligazione risarcitoria per i danni addebitabili al cattivo esercizio dell’attività amministrativa di autotutela da parte della stessa Amministrazione. (Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 12 aprile 2000, n. 2973 attualmente in corso di pubblicazione e qui prodotta, per comodità del collegio, come ns. all. B)

25 Al proposito, é appena il caso di richiamare l’insegnamento giurisprudenziale recentemente formatosi sulla scorta delle statuizioni del D. Lgvo 31 marzo 1998 n. 80, giusta il quale "in presenza di un atto (o comportamento) della P.A. inficiato da violazione di legge e/o da eccesso di potere, la condotta illegittima della medesima P.A. può non essere colposa (e quindi non caratterizzata da negligenza, imprudenza o imperizia o da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), solo quando "si riscontri, nella fattispecie concreta, l’esistenza di particolari circostanze (equivocità o contraddittorietà della normativa di riferimento, contrastanti orientamenti giurisprudenziali, novità delle questioni) che abbiano contribuito in misura determinante a condizionare negativamente l’operato dell’amministrazione. Tale situazione di incertezza non é ravvisabile nel caso di specie, mancando quelle esimenti peculiarità sopra puntualizzate con conseguente responsabilità risarcitoria del Comune intimato". (Cfr. sul punto T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2793/00, ns. all. B, in motivazione, che sul punto richiama T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 5049 del 23 dicembre 1999; cfr. anche Sez. III n. 4070 del 29 novembre 1999).

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