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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge individua norme di principio per la normazione regionale intese a promuovere la riqualificazione ambientale, urbanistica ed edilizia di parti strategiche del territorio comunale (denominati "comparti di riqualificazione urbana", in acronimo "CRU"), mediante l'introduzione, nel corpus normativo volto a disciplinare il governo del territorio, d'una specifica tipologia di programmazione complessa, imperniata sull'istituto del project financing.
Lungi dal costituire un ulteriore appesantimento della - invero già stratificata - disciplina pianificatoria vigente, il ricorso al metodo del P.F. si propone quale strumento più idoneo per l'orientamento del segmento "a monte" degli interventi di riqualificazione - corrispondente alla scelta fra diverse iniziative imprenditoriali di trasformazione urbana - verso forme di concorsualità aperte alla libera concorrenza degli operatori economici.
E ciò, con l'ulteriore beneficio consistente nella limitazione dell'alterazione della tensione concorrenziale per i proprietari-imprenditori operanti nel medesimo settore economico, che viceversa può verificarsi a fronte di una irragionevole ed arbitraria concentrazione, in un contesto territoriale omogeneo, della facoltà edificatoria in capo ad un soggetto e a detrimento dell'altro. 
Il tutto, secondo disposizioni che, adattando questo istituto alla "specificità" della materia urbanistica (urbanistica concorsuale), da un lato, garantiscono la più ampia applicazione dei principi dell'economia dello sviluppo sostenibile, i quali, nel riconoscimento della dipendenza del benessere dai rapporti di complementareità tra crescita economica e qualità ambientale, stabiliscono una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita, e che, dall'altro lato, assicurano lo sviluppo di un processo decisionale rivolto a stabilire, secondo regole certe e sotto il vincolo del contenimento degli investimenti pubblici, la correttezza dell'equilibrio economico e finanziario degli interventi proposti. Il tutto, nell'osservanza del contesto normativo desumibile dall'ordinamento comunitario e dai conseguenti principi della parità di trattamento fra gli operatori economici.
Tale processo, si badi, deve risultare saldamente ancorato a procedure caratterizzate da tempestività, trasparenza, equità e correttezza, attraverso l'individuazione delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici e il perseguimento del maggior consenso delle comunità interessate mediante l'equità nella distribuzione dei vantaggi connessi alla trasformazione del territorio.
In relazione a questi obiettivi di natura generale, l'articolato affronta il tema dell'ambito applicativo della nuova disciplina nei confronti delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano ed è strutturato in modo da indicare alle medesime, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i principi generali nell'ambito dei quali esercitare la rispettiva potestà legislativa e regolamentare, rispetto a molteplici e rilevanti aspetti delle procedure di formazione e di approvazione dei Programmi di Intervento per lo Sviluppo Sostenibile Urbano (PISSU). E cioè degli strumenti pianificatori attraverso i quali si procede alla attuazione della finalità della presente proposta di legge. 
La disciplina generale ivi compendiata si limita dunque all'introduzione, nell'ambito delle finalità della presente proposta di legge, degli strumenti necessari a sciogliere alcuni nodi fondamentali per creare le seguenti condizioni:
a) partecipazione dei soggetti proprietari all'attuazione dei PISSU; 
b) tutela del diritto dei soggetti proprietari a percepire eque indennità; 
c) perequazione urbanistica; 
d) tutela del risparmio; 
e) utilizzo della leva fiscale; 
f) tutela della Baufreuheit (libertà di costruire entro i limiti dettati nell'interesse generale), in osservanza della disciplina desumibile degli artt. 3 e 42 della Costituzione. 

ARTICOLATO

L'articolo 1 della proposta di legge individua, da un lato, i principi generali posti a presidio degli istituti ivi regolamentati e, dall'altro lato, il modello operativo (PISSU) prescelto.
I principi generali, di derivazione costituzionale, possono ormai ritenersi immanenti nel sistema giuridico vigente, a maggior ragione successivamente alla c.d. "riforma Bassanini".

L'articolo 2 si propone di delineare i criteri generali d'individuazione dei Comparti di Riqualificazione Urbana, sulla scorta della loro idoneità a svolgere un ruolo "chiave" nell'ambito della complessiva riqualificazione urbana del territorio. Tale obiettivo, in particolare, viene perseguito mediante una particolare attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente, adattandolo alle mutate esigenze urbane mediante un potenziamento delle vie di comunicazione e dei servizi accessori, ivi compresi quelli di uso ed interesse pubblico. Il tutto, nell'ottica del maggior risparmio di risorse pubbliche, con l'attribuzione d'una sorta di titolo preferenziale per gli interventi suscettibili di finanziamento con capitali privati e nell'ambito d'una spiccata partecipazione e cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

L'articolo 3 è inteso a delineare le procedure di formazione dei Programmi di Intervento per lo Sviluppo Sostenibile Urbano, privilegiando da un lato la partecipazione dei soggetti promotori che, infatti, debbono essere invitati a formulare proposte e, dall'altro lato, la partecipazione dei proprietari ricompresi nel C.R.U., la cui regolamentazione è devoluta alla potestà legislativa regionale.
Segue un'articolata elencazione della documentazione afferente alla formazione del Programma, intesa a tutelare la fattibilità tecnica, ambientale e giuridica dell'intervento, nell'ambito degli obiettivi che gli Enti locali individuano in relazione ai singoli C.R.U.

L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione dei P.I.S.S.U., mediante l'avvalimento della procedura dell'accordo di programma disciplinato dall'art. 34 del T.U.EE.LL., nell'ambito del quale, se occorrente, potranno essere concordate le modifiche e le integrazioni alle proposte avanzate dal promotore, onde adattarle agli obiettivi ed alle esigenze delle Amministrazioni comunali. 
Al fine di accelerare le procedure di attivazione dei Programmi, l'atto d'approvazione della proposta di P.I.S.S.U. comporta l'apposizione d'un vincolo preordinato all'esproprio sui beni rientranti nel C.R.U. di riferimento, esproprio che dovrà essere attuato - sulla scorta d'una apposita delega - dallo stesso soggetto promotore dell'intervento, che soggiace ai principi dell'evidenza pubblica.

L'articolo 5 individua le modalità di perequazione urbanistica, sancendo -tra l'altro- il diritto dei proprietari espropriati - che abbiano concluso un accordo di cessione volontaria - a partecipare alla distribuzione degli utili previsti nel programma economico-finanziario predisposto dal soggetto promotore, nella misura del 30% del totale.

L'articolo 6 delinea invece gli obblighi a carico dei soggetti promotori dei P.I.S.S.U., i quali debbono costituirsi in apposite Società di Riqualificazione Urbana, destinatarie della concessione del programma d'intervento.
Sono individuate le modalità di conferimento diretto dei beni compresi nel C.R.U. alle S.R.U. appositamente costituite, a fronte della partecipazione al capitale sociale e, nell'ottica dell'agevolazione, si individua il particolare regime tributario, indispensabile per il funzionamento del nuovo meccanismo individuato.

Infine, l'articolo 7 amplia lo spettro della potestà legislativa delle Regioni nella disciplina della denunzia di inizio di attività, consentendo il superamento della rigidità delle definizioni da parte della legislazione statale (destinate a prevalere sugli strumenti urbanistici in sede locale).

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