RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente proposta di legge individua norme di principio per la
normazione regionale intese a promuovere la riqualificazione
ambientale, urbanistica ed edilizia di parti strategiche del territorio
comunale (denominati "comparti di riqualificazione urbana",
in acronimo "CRU"), mediante l'introduzione, nel corpus
normativo volto a disciplinare il governo del territorio, d'una
specifica tipologia di programmazione complessa, imperniata
sull'istituto del project financing.
Lungi dal costituire un ulteriore appesantimento della - invero già
stratificata - disciplina pianificatoria vigente, il ricorso al metodo
del P.F. si propone quale strumento più idoneo per l'orientamento del
segmento "a monte" degli interventi di riqualificazione -
corrispondente alla scelta fra diverse iniziative imprenditoriali di
trasformazione urbana - verso forme di concorsualità aperte alla
libera concorrenza degli operatori economici.
E ciò, con l'ulteriore beneficio consistente nella limitazione
dell'alterazione della tensione concorrenziale per i
proprietari-imprenditori operanti nel medesimo settore economico, che
viceversa può verificarsi a fronte di una irragionevole ed arbitraria
concentrazione, in un contesto territoriale omogeneo, della facoltà
edificatoria in capo ad un soggetto e a detrimento dell'altro.
Il tutto, secondo disposizioni che, adattando questo istituto alla
"specificità" della materia urbanistica (urbanistica
concorsuale), da un lato, garantiscono la più ampia applicazione dei
principi dell'economia dello sviluppo sostenibile, i quali, nel
riconoscimento della dipendenza del benessere dai rapporti di
complementareità tra crescita economica e qualità ambientale,
stabiliscono una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi di sviluppo
e di miglioramento della qualità della vita, e che, dall'altro lato,
assicurano lo sviluppo di un processo decisionale rivolto a stabilire,
secondo regole certe e sotto il vincolo del contenimento degli
investimenti pubblici, la correttezza dell'equilibrio economico e
finanziario degli interventi proposti. Il tutto, nell'osservanza del
contesto normativo desumibile dall'ordinamento comunitario e dai
conseguenti principi della parità di trattamento fra gli operatori
economici.
Tale processo, si badi, deve risultare saldamente ancorato a procedure
caratterizzate da tempestività, trasparenza, equità e correttezza,
attraverso l'individuazione delle responsabilità delle amministrazioni
aggiudicatrici e il perseguimento del maggior consenso delle comunità
interessate mediante l'equità nella distribuzione dei vantaggi
connessi alla trasformazione del territorio.
In relazione a questi obiettivi di natura generale, l'articolato
affronta il tema dell'ambito applicativo della nuova disciplina nei
confronti delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle
Province autonome di Trento e Bolzano ed è strutturato in modo da
indicare alle medesime, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i
principi generali nell'ambito dei quali esercitare la rispettiva
potestà legislativa e regolamentare, rispetto a molteplici e rilevanti
aspetti delle procedure di formazione e di approvazione dei Programmi
di Intervento per lo Sviluppo Sostenibile Urbano (PISSU). E cioè degli
strumenti pianificatori attraverso i quali si procede alla attuazione
della finalità della presente proposta di legge.
La disciplina generale ivi compendiata si limita dunque
all'introduzione, nell'ambito delle finalità della presente proposta
di legge, degli strumenti necessari a sciogliere alcuni nodi
fondamentali per creare le seguenti condizioni:
a) partecipazione dei soggetti proprietari all'attuazione dei PISSU;
b) tutela del diritto dei soggetti proprietari a percepire eque
indennità;
c) perequazione urbanistica;
d) tutela del risparmio;
e) utilizzo della leva fiscale;
f) tutela della Baufreuheit (libertà di costruire entro i limiti
dettati nell'interesse generale), in osservanza della disciplina
desumibile degli artt. 3 e 42 della Costituzione.
ARTICOLATO
L'articolo 1 della proposta di legge individua, da un lato, i
principi generali posti a presidio degli istituti ivi regolamentati e,
dall'altro lato, il modello operativo (PISSU) prescelto.
I principi generali, di derivazione costituzionale, possono ormai
ritenersi immanenti nel sistema giuridico vigente, a maggior ragione
successivamente alla c.d. "riforma Bassanini".
L'articolo 2 si propone di delineare i criteri generali
d'individuazione dei Comparti di Riqualificazione Urbana, sulla scorta
della loro idoneità a svolgere un ruolo "chiave" nell'ambito
della complessiva riqualificazione urbana del territorio. Tale
obiettivo, in particolare, viene perseguito mediante una particolare
attenzione al recupero del patrimonio edilizio esistente, adattandolo
alle mutate esigenze urbane mediante un potenziamento delle vie di
comunicazione e dei servizi accessori, ivi compresi quelli di uso ed
interesse pubblico. Il tutto, nell'ottica del maggior risparmio di
risorse pubbliche, con l'attribuzione d'una sorta di titolo
preferenziale per gli interventi suscettibili di finanziamento con
capitali privati e nell'ambito d'una spiccata partecipazione e
cooperazione tra soggetti pubblici e privati.
L'articolo 3 è inteso a delineare le procedure di formazione dei
Programmi di Intervento per lo Sviluppo Sostenibile Urbano,
privilegiando da un lato la partecipazione dei soggetti promotori che,
infatti, debbono essere invitati a formulare proposte e, dall'altro
lato, la partecipazione dei proprietari ricompresi nel C.R.U., la cui
regolamentazione è devoluta alla potestà legislativa regionale.
Segue un'articolata elencazione della documentazione afferente alla
formazione del Programma, intesa a tutelare la fattibilità tecnica,
ambientale e giuridica dell'intervento, nell'ambito degli obiettivi che
gli Enti locali individuano in relazione ai singoli C.R.U.
L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione dei P.I.S.S.U.,
mediante l'avvalimento della procedura dell'accordo di programma
disciplinato dall'art. 34 del T.U.EE.LL., nell'ambito del quale, se
occorrente, potranno essere concordate le modifiche e le integrazioni
alle proposte avanzate dal promotore, onde adattarle agli obiettivi ed
alle esigenze delle Amministrazioni comunali.
Al fine di accelerare le procedure di attivazione dei Programmi, l'atto
d'approvazione della proposta di P.I.S.S.U. comporta l'apposizione d'un
vincolo preordinato all'esproprio sui beni rientranti nel C.R.U. di
riferimento, esproprio che dovrà essere attuato - sulla scorta d'una
apposita delega - dallo stesso soggetto promotore dell'intervento, che
soggiace ai principi dell'evidenza pubblica.
L'articolo 5 individua le modalità di perequazione urbanistica,
sancendo -tra l'altro- il diritto dei proprietari espropriati - che
abbiano concluso un accordo di cessione volontaria - a partecipare alla
distribuzione degli utili previsti nel programma economico-finanziario
predisposto dal soggetto promotore, nella misura del 30% del totale.
L'articolo 6 delinea invece gli obblighi a carico dei soggetti
promotori dei P.I.S.S.U., i quali debbono costituirsi in apposite
Società di Riqualificazione Urbana, destinatarie della concessione del
programma d'intervento.
Sono individuate le modalità di conferimento diretto dei beni compresi
nel C.R.U. alle S.R.U. appositamente costituite, a fronte della
partecipazione al capitale sociale e, nell'ottica dell'agevolazione, si
individua il particolare regime tributario, indispensabile per il
funzionamento del nuovo meccanismo individuato.
Infine, l'articolo 7 amplia lo spettro della potestà legislativa
delle Regioni nella disciplina della denunzia di inizio di attività,
consentendo il superamento della rigidità delle definizioni da parte
della legislazione statale (destinate a prevalere sugli strumenti
urbanistici in sede locale).
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