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Schema di proposta di legge

Norme in materia di riqualificazione urbana

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, detta le norme di principio per la legislazione regionale, al fine di promuovere, attraverso l'introduzione di forme di concorsualità aperte alla libera concorrenza degli operatori economici, il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, urbanistica ed edilizia di parti strategiche del territorio comunale, in relazione agli obiettivi della salvaguardia delle risorse non rinnovabili e del contenimento dei consumi di risorse rinnovabili, nonché della determinazione di un equilibrato rapporto tra le esigenze di crescita economica e di miglioramento della qualità della vita. Il tutto nel rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza, della garanzia della qualità e secondo procedure caratterizzate da tempestività, trasparenza, equità e correttezza, nonché assicurando l'individuazione delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il perseguimento del maggior consenso delle comunità interessate attraverso l'equità nella distribuzione dei vantaggi connessi alla trasformazione del territorio.
2. All'attuazione delle finalità della presente legge si provvede attraverso i programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano (PISSU), di cui al successivo articolo 3.
3. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, ad esercitare la propria competenza legislativa concorrente, adeguando le proprie disposizioni anche al fine di assicurare il necessario cordinamento con le figure di pianificazione urbanistica previste nelle rispettive legislazioni. 
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà legislativa concorrente, secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economica e sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2

(Comparti di riqualificazione urbana)

1. In rapporto alle scelte strategiche per il governo del territorio e contestualmente all'approvazione di un documento di inquadramento che specifichi gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa, i comuni, anche con apposite delibere, provvedono alla individuazione di comparti di riqualificazione urbana (CRU), ciascuno costituito da aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione, idonei a costituire l'oggetto di programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano (PISSU) in attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. Ciascun comparto deve essere individuato in base alla capacità di svolgere per la sua localizzazione un ruolo strategico rispetto alle prospettive di sviluppo sostenibile dell'intero sistema urbano o di alcune sue parti, nonché in rapporto alla preventiva verifica, tenuto conto anche delle norme emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, delle effettive potenzialità di perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) riorganizzazione funzionale e valorizzazione degli insediamenti esistenti al fine di favorire il contenimento di nuovi consumi di suolo per usi urbani, nonché una adeguata tutela delle aree effettivamente adibite all'attività agricola;
b) eliminazione delle condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale;
c) miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano; 
d) insediamento di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, tutelando i beni culturali, ambientali e paesistici; 
e) presenza o potenziamento nelle forme più opportune di infrastrutture per la mobilità degli utenti diretti o indiretti degli insediamenti esistenti e di nuova realizzazione;
f) localizzazione e/o potenziamento di infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse al servizio della collettività;
g) massimo contenimento degli oneri finanziari della pubblica amministrazione nella realizzazione dei beni e servizi di interesse pubblico, assicurando la preferenza agli interventi in grado di attrarre capitali di origine privata.
3. Gli atti di individuazione dei CRU di cui al comma 1 contengono per ciascun comparto l'elenco delle singole unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso così come risultano dai registri catastali.
4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dai comuni, nel rispetto della legge n. 241 del 1990, nonché del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
5. I provvedimenti comunali di individuazione dei CRU, in relazione agli obiettivi elencati nel presente articolo, indicano i criteri per promuovere, con le forme di cui all'articolo 3 il conseguimento degli effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

ARTICOLO 3

(Procedura di formazione dei programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano)

1. La formazione dei programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano (PISSU) viene promossa dai comuni mediante un invito pubblico alla presentazione, entro il termine indicato nel relativo bando, di proposte di programmi di intervento per ogni singolo comparto di riqualificazione urbana (CRU) destinate ad una valutazione concorsuale. 
2. Possono partecipare alla procedura concorsuale, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro, i "soggetti promotori" aventi i requisiti indicati all'articolo 99, commi 1 e 2 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 . Le leggi regionali di cui all'articolo 1 disciplinano l'eventuale partecipazione dei proprietari ricompresi nei CRU nell'ambito dei soggetti promotori. 
3. La proposta di PISSU, riferita a ciascun CRU, deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) uno studio di inquadramento territoriale e ambientale;
b) uno studio di fattibilità tecnica ed urbanistica esplicativo del programma con allegate soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata a rappresentare i principali caratteri del nuovo assetto fisico ed organizzativo funzionale del CRU di riferimento e degli effetti dell'intervento sugli ambiti limitrofi; 
c) uno studio di impatto ambientale, qualora l'intervento sia sottoposto a procedura di valutazione ambientale ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successivi atti conseguenti;
d) la individuazione degli occorrenti effetti di variante agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati previsti dal PISSU, in coerenza con gli obiettivi indicati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, nonché la definizione dei loro contenuti cartografici e normativi;
e) la relazione tecnica ed urbanistica; 
f) un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;
g) una bozza di convenzione;
h) gli elaborati tecnici necessari, così come individuati dai comuni nella delibera di cui all'articolo 2 in conformità a quanto previsto dalle norme regionali;
i) le idonee garanzie di carattere finanziario, così come individuate dai comuni nella delibera di cui all'articolo 2 in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, anche al fine dell'adempimento del pagamento delle indennità di esproprio dei beni dei proprietari che non dovessero avvalersi delle disposizioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
j) i tempi di realizzazione del PISSU;
k) la documentazione catastale e quella attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
l) l'elenco dei beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari, di cui all'articolo 4 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 ;
m) l'elenco dei proprietari che, anche in relazione a quanto stabilito dal successivo articolo 5, comma 2, abbiano sottoscritto accordi per la partecipazione all'attuazione del programma, mediante il conferimento della totalità o di parte dei propri beni alle società di riqualificazione urbana (SRU), costituite ai sensi del medesimo articolo 5 comma 1, divenendone soci. 
4. In riferimento a quanto previsto nell'articolo 2, le regioni a statuto ordinario e speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, disciplinano:
a) le modalità con le quali i comuni provvedono alla precisazione, per ogni singolo comparto di riqualificazione urbana (CRU), degli specifici obiettivi dei rispettivi programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano (PISSU);
b) gli eventuali ulteriori contenuti e le modalità di presentazione delle proposte;
c) i criteri di valutazione delle proposte;
d) la composizione e i compiti del Nucleo di Valutazione;
e) le modalità di valutazione comparativa delle proposte, anche in relazione agli effetti di variazione agli strumenti urbanistici di cui all'articolo 2, comma 5, ai fini della formulazione di una relazione agli organi competenti, ai sensi del successivo articolo 4; 
f) le forme di pubblicazione degli esiti delle procedure di valutazione e di approvazione delle proposte, garantendo nelle forme più appropriate l'accessibilità all'intera documentazione presentata dai soggetti promotori, nonché ad ogni altro documento o atto inerente alla procedura di valutazione da parte di chiunque vi abbia interesse e non ponendo alcun ostacolo alla loro riproduzione e divulgazione, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990;
g) gli adattamenti della disciplina generale per l'individuazione di comparti di riqualificazione urbana (CRU) incidenti sul territorio di più comuni.

ARTICOLO 4

(Procedura di approvazione dei programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano)

1. Per la rilevanza strategica dei programmi nonché la molteplicità dei soggetti e degli interessi coinvolti, l'approvazione finale delle proposte di PISSU individuate di pubblico interesse avviene mediante la promozione da parte del Sindaco della procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , fatto salvo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e di presentazione delle osservazioni anche da parte dei soggetti che abbiano presentato le proposte. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle proprie leggi, individuano in quali casi possano essere previste procedure semplificate alternative rispetto all'accordo di programma, definendone i relativi caratteri. Per effetto dell'approvazione del PISSU, il soggetto promotore sottoscrive col comune apposita convenzione, idonea a disciplinare il rapporto di concessione 
2. Nel contesto della procedura stabilita dal presente articolo, con le forme previste nelle norme regionali, gli organi competenti alla definitiva approvazione del PISSU possono subordinare l'accoglimento della proposta presentata da un soggetto promotore all'introduzione di modifiche ritenute indispensabili per il perseguimento dell'interesse pubblico, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorsualità. 
3. Ai sensi degli articoli 10 e 12 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 , l'atto di approvazione della proposta di programma di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano comporta l'apposizione sui beni appartenenti al CRU di riferimento del vincolo preordinato all'esproprio nonché gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.
4. Ai sensi dell' articolo 6 del medesimo d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 , il comune provvede, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, a delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto promotore del PISSU approvato, determinando in tale sede chiaramente l'ambito della delega, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. 
5. Nell'esecuzione degli interventi oggetto del PISSU, il soggetto promotore agisce nel rispetto della normativa europea in tema di evidenza pubblica, con gli stessi obblighi previsti in base alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 a carico del contraente generale.

ARTICOLO 5

(Modalità di perequazione urbanistica)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si applica il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio stabilito dall'articolo 36 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 anche nei casi in cui l'espropriazione sia finalizzata alla realizzazione di opere che rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata. 
2. I proprietari che, secondo le modalità di cui all'articolo 20 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 , così come eventualmente integrato nelle norme regionali, abbiano condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e concluso l'accordo di cessione volontaria, acquisiscono il diritto a partecipare alla distribuzione del 30 per cento degli utili, così come previsti nel programma economico-finanziario di cui all'articolo 2 comma 3, della Società di riqualificazione urbana (SRU) di cui al successivo articolo 6, in una misura corrispondente all'incidenza percentuale dei diritti edificatori ad essi spettanti rispetto alla totalità dei diritti edificatori attribuiti ai beni costituenti il CRU di riferimento. 
3. I diritti edificatori sono calcolati in base al procedimento previsto nei seguenti commi. 
4. A ogni singola particella, così come individuata nel catasto terreni, del CRU nel quale è inserita la proprietà, è attribuito un diritto edificatorio corrispondente alla volumetria ulteriormente edificabile sul lotto in applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale del PISSU di riferimento. 
5. Ai fini della determinazione della volumetria ulteriormente edificabile su ogni singola particella, così come individuata nel catasto terreni, la volumetria delle costruzioni esistenti è determinata in base alle disposizioni in materia previste dalle Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.
6. I diritti edificatori di cui al comma 3 sono determinati considerando, oltre alla volumetria delle costruzioni esistenti, le possibilità legali ed effettive di edificazione riconosciute alle aree edificabili nella definizione del valore dei beni ai fini della conclusione dell'accordo di cessione volontaria di cui al comma 2. 
7. Per i fabbricati di natura condominiale, il diritto edificatorio determinato in rapporto all'intera volumetria dell'immobile è suddiviso tra i proprietari delle singole unità immobiliari in proporzione alla incidenza volumetrica delle medesime. 

ARTICOLO 6

(Società di riqualificazione urbana)

1. I soggetti promotori di programmi di intervento per lo sviluppo sostenibile urbano (PISSU) approvati hanno l'obbligo di costituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione col comune competente, una società di riqualificazione urbana (SRU) in forma di società per azioni. La società così costituita assume la qualifica di concessionaria del programma di intervento subentrando nel rapporto di concessione al soggetto aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Le società di riqualificazione urbana (SRU) sono tenute ad indicare nella propria ragione sociale l'identificazione del comparto di riqualificazione (CRU) in relazione al quale sono state costituite.
2. I soggetti promotori possono convenire con i soggetti proprietari, che abbiano condivisa la determinazione della indennità di espropriazione e concluso l'accordo di cessione volontaria, il conferimento della totalità o di parte dei beni compresi nel comparto di riqualificazione urbana (CRU) alla società di riqualificazione urbana (SRU) costituita ai sensi del comma 1, a fronte della sottoscrizione di azioni, eventualmente anche di risparmio ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., in sostituzione o in aggiunta delle indennità di cui all'articolo 5. Il Governo è delegato, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le norme per disciplinare il conferimento alle società di riqualificazione urbana (SRU) dei beni dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dei conferimenti di cui al comma 2, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. 
4. Le società di riqualificazione urbana possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio. 
5. Alle società di riqualificazione urbana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia tributaria di cui al Capo II, Disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare, della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 . A tal fine il Governo è delegato, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme di coordinamento e di raccordo.

ARTICOLO 7

(Semplificazione del processo abilitativo edilizio)

1. In deroga a quanto previsto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi, possono disporre l'estensione dei casi di applicazione della denuncia di inizio attività nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso l'introduzione di nuove tipologie di interventi.

 

elenco delle iniziative

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